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venerdì 13 settembre 2013

Cipro: tecniche di rapina alternative

Lo faranno anche in Europa e nelle Americhe
Secondo l'analisi di Chossudovsky su Cipro in seguito al diabolico piano proposto di "Bail-in", non si pagano più pensioni né stipendi. Il potere d'acquisto è crollato. La popolazione impoverita. La piccola e media impresa è mandata alla bancarotta. Cipro è una nazione con una popolazione di un milione di abitanti. Cosa succederà quando questi tagli verranno praticati in Europa e in USA? L'opinione dell'istituto IIF, basato a Washington, che rappresenta il consenso dell'apparato finanziario mondiale, l'approccio delle ganasce di Cipro, sui conti correnti, e sui depositi e crediti, dei clienti delle banche che falliscono,  è probabile che diventi un modello tipico applicabile confortevolmente anche altrove, in Europa, quando c'è da affrontare una crisi, per mandare ad effetto i piani diabolici che servono gli interessi dei conglomerati finanziari del pianeta dominato.

Dei delitti del governo di Giuliano Amato
Questi sono commenti recenti. E però ricorderemo che un delitto simile è stato già commesso in Italia nel 1992, quando il governo Amato ha rapinato dai conti correnti degli italiani, di tutti gli italiani sprovveduti che non erano stati avvistati prima, il 6 per mille sul saldo del mese precedente al mese in cui Amato ha dato la notizia, senza preavviso, dell'appropriazione indebita che stava compiendo. Gli autori di questi delitti commessi da enti di stato sono gli stessi che oggi hanno innescato la crisi delle banche di Cipro e sono gli stessi geni che hanno  scritto i piani devastanti sulle misure d'austerità imposte all'Unione Europea e al Nord America. Questa "nuova" prassi, nuova per chi non si ricorda l'esperimento criminale già riuscito del governo presieduto da Giuliano Amato, pare sia già stata riconosciuta favorevolmente da IMF e dalla BCE.

Operazioni di rapina interna
Secondo l'angolazione del prof. Chossudovsky, ciò che si prefigura è la manovra con la quale le banche grosse (Citi, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, e altre) fanno fuori altre banche e istituti finanziari minori, quando danno fastidio per qualche motivo, o semplicemente perché lo scopo è quello di prendere in mano il controllo dell'intero sistema creditizio. La tendenza generale, a livello sia nazionale che internazionale, appare diretta verso la centralizzazione e la concentrazione del potere bancario anche attraverso la drammatica crisi pilotata dell'economia reale. Altre manovre di "Bail-in" (cioè di appropriazione indebita dai conti dei crediti dei clienti delle banche) sono state già state previste in Nuova Zelanda nel 1997 e vengono previste per il Regno Unito e gli Stati Uniti; hanno tutti a che vedere con la confisca dei depositi e dei conti bancari.

Regno Unito e Stati Uniti: depositi trasformati in azioni d'impresa fallita

In un documento congiunto di Bank of England e FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), titolato Resolving Globally Active, Systemically Important, Financial Institutions, si prescrivono certe procedure esplicite in base alle quali le somme dovute a "i creditori originari di una impresa che fallisce" (vedi i clienti di una banca che fallisce) "sono trasformate in titoli azionari". Vedi anche Ellen Brown
(It Can Happen Here: The Bank Confiscation Scheme for US and UK Depositors). Questo significa che il denaro confiscato dai conti della banca che fallisce viene usato per saldare gli impegni finanziari della banca. In contropartita, i clienti della banca, i correntisti e i possessori di depositi a risparmio, diventeranno azionisti di un istituto finanziario fallito e sull'orlo di una bancarotta. I risparmi depositati in banca si trasformano in una notte in titoli rappresentativi di quote di proprietà nell'impresa indebitata, magari con l'obbligo di continuare a lavorare per finire di pagare la parte di debito ancora non ripagata. Il passaggio viene denominato "compensazione in titoli azionari".

Confische selettive di depositi bancari e compensazione in titoli

Ciò che questo sistema prefigura è l'utilizzo di processi di confisca selettivi dei depositi bancari, con la possibilità di rastrellare il credito e, contemporaneamente, far morire istituti finanziari "più deboli". La procedura, negli USA, dovrebbe essere in grado di aggirare le disposizioni della FDIC che assicurano i depositi dei correntisti contro il fallimento delle banche. La compensazione in titoli azionari dovrebbe far cadere il diritto di risarcimento dell'assicurazione sui depositi della FDIC.

Il Canada e protocollo di confisca dei depositi e conti bancari
La più candida dichiarazione sulle procedure di confisca dei depositi bancari quale sistema per "salvare le banche" viene formulata in un documento emesso dal governo canadese intitolato:

" Jobs, Growth and Long Term Prosperity: Economic Action Plan 2013″.

Nel progetto di rischio canadese, l'espressione "confisca" non viene mai menzionata; si usa una terminologia alternativa: il governo propone di implementare un regime di "bail-in" per banche d'importanza strategica. Tale regime viene disegnato in modo tale che, nella non eventuale eventualità che una banca d'importanza strategica "esaurisca" il proprio capitale, la banca può essere ri-capitalizzata e rimessa in condizioni di redditività attraverso la rapida conversione di "alcune passività" delle banche nel patrimonio posto sotto custodia amministrativa. A parere del governo che propone il progetto di rischio, il rischio si riduce per i contribuenti; non è più denaro pubblico che si usa per restituire la liquidità evaporata delle banche poste in difficoltà - anche se non sarebbe comunque denaro dei contribuenti, visto che appartiene alle banche centrali - no, si usa il denaro dei correntisti, posseduto e interamente gestito dalle banche in crisi. Se una o più banche, o una cooperativa di credito, vengono obbligate ad esaurire sistematicamente il capitale per incontrare la domande dei suoi creditori, le banche vengono ri-capitalizzate attraverso la conversione di certe passività che si cavano dal patrimonio posto sotto custodia amministrativa. Le "passività" hanno a che fare - nel gergo tecnico - con il denaro che le banche devono ai loro clienti, ai loro correntisti, ai loro depositanti, i cui conti vengono confiscati in cambio di azioni e obbligazioni di un istituto bancario in fallimento. 

 
Ridurre il rischio per i contribuenti

E concordo con l'idea del prof. Chossudovsky, la ridicola spiegazione "questo riduce i rischi per i contribuenti" è un bidone. Non è il contribuente che paga, nemmeno nel caso dei salvataggi visti fin qui. La liquidità che si usa è denaro pubblico, sì, è denaro pubblico, ma appartiene alle banche centrali; sono le banche centrali che decidono a chi darlo; allora con questa frase si intende dire che, per certi istituti che non sono protetti da qualche santo in banca centrale, in caso di fallimento, la banca centrale non aiuta né la banca che ha problemi di capitali e né i clienti della banca che ha problemi di capitali, i quali saranno presto i nuovi proprietari della banca che ha problemi di capitali.

Il piano è coerente con i piani di Europa e Stati Uniti

Il piano economico canadese per il 2013 ammette che la proposta del cosiddetto "bail-in" proposto è coerente con le riforme di altri paesi e con gli standard internazionali. E cioè, il modello proposto di 
confiscare i depositi bancari, come descritto nel documento del governo canadese è coerente con il modello previsto negli Stati Uniti e l'Unione europea. Questo modello è attualmente un "punto programmatico" da discutere (a porte chiuse) in varie sedi internazionali che raggruppano i governatori delle banche centrali e i ministri delle finanze.

Progetti di regolamenti estorsivi internazionali

L'ente regolatore coinvolto in questi progetti normativi, frutti di consultazioni multilaterali, è il FSB (Financial Stability Board) che ha sede a Basilea, in Svizzera, ed è ospitato presso la BIS (Bank for International Settlements, orrendo palazzo a forma di fallo corto a destra). La FSB accade che sia presieduta dal governatore della Bank of Canada, Mark Carney (foto in basso), che è stato recentemente nominato dal governo britannico a capo della Banca d'Inghilterra a partire da giugno del 2013. Mark Carney, come Governatore della Banca del Canada, ha un ruolo decisivo nel determinare le disposizioni del "bail-in" per banche commerciali del Canada. Prima di espandere la sua carriera al settore delle banche centrali, è stato un alto dirigente di Goldman Sachs, che ha svolto un ruolo dietro le quinte nella realizzazione dei salvataggi bancari e misure di austerità dell'UE.
Il mandato del FSB
sarebbe quello di coordinare la procedura di "bail-in", in collegamento con le "autorità finanziarie nazionali" e gli "organismi internazionali di normazione", che includono il FMI e la BIS. Nessuna sorpresa quindi se le procedure di confisca di deposito nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada, esaminate di sopra, sono notevolmente simili.

Differenza fra "bail-in" e "bail-out"

I cosiddetti "bail-out" sono a loro volta cosiddetti "pacchetti di salvataggio" per mezzo dei quali i governi degli Stati allocano una parte significativa delle entrate dello Stato come fondo da utilizzare in favore ad istituti finanziari sula via del fallimento o falliti. Il denaro è canalizzato dalle casse dello Stato ai conglomerati bancari.

I "Bail-in" esigono un'operazione di confisca interna alla banca

Negli Stati Uniti, nel 2008-2009 un totale di 1,45 trilioni di dollari viene incanalato verso istituti finanziari di Wall Street, come parte di un pacchetto di salvataggio sottoscritto dai due burattini Bush e Obama. Queste allocazioni sono considerate di fatto delle categorie di spesa per il governo e si accompagnano alle richieste d'implementazione di misure austere e restrittive sulla popolazione produttiva. A fianco a massicci aumenti per le spese militari, i "bail-out" sono finanziati attraverso drammatici tagli ai programmi di spesa sociale, di assistenza sanitaria, e di sicurezza sociale. Allora, mentre il "Bail-Out" è finanziato con il portafoglio dello Stato, il "Bail-In" esige un'operazione di confisca interna alla banca; un'operazione di saccheggio dei conti deposito e dei conti correnti dei clienti della banca sottoposta a "salvataggio". Per adottare il "Bail-In" non è quindi necessario usare i cosiddetti "fondi pubblici". Il meccanismo regolatore è istituito dalla banca centrale.

Un trilione e mezzo di dollari
All'inizio del primo mandato di Obama, nel gennaio 2009, il burattino nero annuncia un piano di "salvataggio" stile "bail-out" per 750 miliardi di dollari. che si aggiungono ai 700 miliardi di dollari di un altro "bail-out" allocati dall'uscente burattino della famiglia Bush, in conseguenza del piano dalla beffarda denominazione TARP (Troubled Assets Relief Program). Dicevamo di sopra che il totale dei due programmi di finanziamento ammonta a 1,45 trilioni di dollari, tutti cavati dal Dipartimento del Tesoro.

Oltre alle spese per la guerra

Aggiungendo a questo importo (che non è conclusivo per quanto riguarda le elargizioni di denaro pubblico statunitense ai conglomerati bancari internazionali) le stravaganti spese militari del burattino nero (739 miliardi di dollari) insignito nel 2009 - lui stesso assolutamente incredulo - con un canzonatorio premio Nobel per la pace (a riprova di come sia semplice ingannare le masse ignoranti dicendo una cosa e facendo, senza turbativa, la cosa diametralmente opposta), si ha che la somma dei "salvataggi dei conglomerati bancari" e  delle spese per la guerra dà 2189 miliardi di dollari, quasi il totale delle entrate federali che, nello stesso anno fiscale, FY2010, ammontano a 2381 miliardi di dollari.

I bersagli più immediati
Chi viene colpito da questo tipo di rapina, già compiuta in Italia, ricordiamolo, dal governo di Giuliano Amato nel 1992, stavolta non sono le fasce medio-basse di reddito, perché quelle sono già indebitate e il loro conto si vede perpetuato in rosso/nero. L'appropriazione indebita dei depositi bancari colpisce livelli lievemente più alti di reddito, diciamo le fasce medie e medio-alte, che hanno depositi e conti con movimenti significativi. La seconda vittima dell'operazione criminale è la piccola e media impresa, costretta suo malgrado ad usare le banche per le ordinarie esigenze operative. La transizione da un tipo di salvataggio ad un altro rientra nel piano recessivo della crisi mondiale che comprende anche le misure austero-repressive dell'economia. Lo scopo dei burattinai della finanza è quello di eliminare la crescita di entità economiche potenzialmente competitive, consolidare la centralizzazione del potere monetario,
estendere il controllo sull'economia reale e calpestarla, ingrassare a dismisura l'industria della guerra.

Una nuova fase di recessione economica mondiale
Anche se il prelievo delittuoso di "bail-in" viene perpetrato su un limitato e selettivo numero di banche cooperative e piccoli istituti finanziari, il rischio di un programma di progressiva rapina-confisca dei depositi e dei conti può portare ad una generalizzata corsa agli sportelli. In un contesto simile, nessun istituto bancario potrebbe essere visto come sicuro. Oltre a ciò, si interrompono i processi di pagamento, gli stipendi non arrivano, il potere d'acquisto crolla, i finanziamenti per impianti e attrezzature non sono più disponibili e l'economia si ferma. Le imprese di piccole e medie dimensioni vengono precipitate in bancarotta. Questa pratica delittuosa inizia una nuova fase nella crisi finanziaria mondiale, un'incupirsi della depressione economica, una maggiore centralizzazione del potere bancario e finanziario e il sempre più stretto controllo del potere delle corporazioni internazionali sull'economia reale a detrimento delle imprese locali e regionali. In cambio di ciò, una rete bancaria mondiale caratterizzata da transazioni elettroniche, potrebbe essere uno degli obiettivi di queste continue rotture dei cicli economici imposte con carattere sistemico. L'economia reale crolla come risultato del crollo dei suoi sistemi di pagamento. Bisognerebbe reagire con forza a questo piano di rapina da perpetrare direttamente sui conti di istituti selezionati per le procedure fallimentari





(Adv: Costituire Società Offshore in paradisi fiscali)



Natalia

lunedì 8 luglio 2013

Pena di morte in Italia e in Europa

Trattato di Lisbona TEU-TFEU, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Gli stati europei non sono più sovrani, neppure in senso formale, dopo le ultime ratifiche del Trattato di Lisbona. Per quanto riguarda il diritto alla vita e la pena di morte, ovvero alla possibiltà legittimata di ammazzare creature umane - in esecuzione di condanne, per contenere manifestazioni pubbliche non autorizzate, per qualche probabile prossimo caso di inadeguato trascinamento in stato di guerra o anche solo in caso di pericolo di imminente guerra -  i documenti fondamentali a cui si farà riferimento sono:

1. il Trattato sull’Unione Europea (TEU-TFEU)
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

La Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice all'art. 6:

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU, ndr). Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

Inoltre il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato "relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

Bisogna poi tener conto dell’Articolo 51:

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.
Integrata nel Trattato sull’Unione Europea, vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale recita:

Articolo 2

Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Ma dice anche:
Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Con questo passaggio di fatto si sancisce la pariteticità tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) laddove le due carte trattano gli stessi argomenti. Quest’ultima, la CEDU, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano completamente le basi precedentemente poste; infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dice:

Articolo 2 - Diritto alla vita

Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

È da notare che non esiste una definizione di sommossa o insurrezione. Quindi le forze di polizia si ritrovano ad operare con la massima estensione di interpretazione; arbitrariamente, possono decidere come distinguere i vari tipi di manifestazioni illegali e come intervenire di conseguenza. Possono sparare sulla folla. È incredibile, pare impossibile, eppure è già norma in vigore. Certo, provare a immaginare cosa accade nelle menti corrotte e pervertite che hanno concepito questa normativa è impresa complessa; tuttavia è ragionevole presumere che coloro che l’hanno preparata si aspettino nel breve periodo delle agitazioni, del fermento, in conseguenza del crescente impoverimento al quale il continente europeo è indotto dalle spregiudicate e immorali manovre speculative delle stesse élite al potere che hanno promosso il concepimento di questa frode legislativa.
Oltre a ciò, aggiunge questo CEDU nel sesto protocollo:

PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (STRASBURGO, 28.IV.1983)


Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
La pena di morte è ovunque abolita in tempo di pace, per cui gli Stati che la dovessero prevedere allo stato attuale la devono abolire. Ad ogni modo, nella transizione verso l’abolizione della pena di morte, non infrangono il Trattato di Lisbona (cioè non infrangono la nuova Costituzione Europea, cioè il fondamento normativo al quale devono fare riferimento gli ordinamenti di tutti gli stati membri) se si ritrovano ad ammazzare persone - o se comminano la pena di morte - nei casi previsti dall’articolo 2 del CEDU.

La pena di morte può essere introdotta in “tempo di guerra” o in caso di “pericolo imminente di guerra”. Certo è che, grazie al patto di mutuo soccorso fra gli stati europei in casi di attacchi terroristici, una nazione può in un attimo trascinare le altre in guerra; quindi la probabilità che anche la provincia italiana si trovi perennemente in stato di guerra è rilevante.

L’articolo 2 del CEDU permette agli organi incaricati della repressione di sparare su folle di manifestanti impunemente. Qui non si parla neppure di “pena di morte” in senso tecnico ma di ammazzare tranquillamente - e a casaccio - nel mezzo del tumulto. Infine, non vi è alcuna definizione di “ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”. Chi decide quando “è necessario” sparare sulle masse di cittadini disarmati in caso di manifestazione? In base a quale criterio?


Abbiamo visto molto chiaramente con che facilità negli USA le élite al potere si siano dotate di una legislazione “antiterrorismo” basata sulla frode, sul delitto e sulla menzogna, che consentiva prima di sospendere la costituzione sul proprio territorio - con il pretesto della sicurezza nazionale - e poi di invadere altri paesi ad arbitrio di qualche degenerato capo di stato e per conto delle corporazioni che lo controllano. Abbiamo visto come sia stato facile entrare in guerra con il pretesto artificiale di esser stati attaccati da presunti terroristi. Con la stessa facilità si avrà il passaggio da uno stato di pace ad uno di guerra - o allo stato di imminente pericolo di guerra - anche in Europa. L’abolizione della pena di morte deve essere assoluta, dichiarata e statuita in modo totale e incondizionato; e per l’abolizione incondizionata della pena di morte l’Italia si è affermata in sede Nazioni Unite; peccato che in casa propria i pupi delegati del parlamento italiano abbiano ratificato un trattato, senza neppure leggerlo, con il quale rinunciavano alla sovranità del popolo italiano, alla sovranità delle proprie istituzioni delegate, alla sovranità della propria costituzione e dei principi sui quali Essa è stata articolata. Questa alienazione di sovranità popolare, con i gravissimi e radicali mutamenti che comporta, si è avuta con un procedimento certamente scorretto in senso formale e sostanziale. La profonda riforma istituzionale che il trattato implica prevede una procedura più articolata e più complessa per la sua approvazione; la maggiore complessità di tale procedura è proprio prevista dalla Costituzione a tutela della Costituzione; ciò è stato stabilito e ordinato proprio per evitare colpi di mano da parte di sciacalli degenerati, forzandoli ad agire seguendo procedimenti legislativi più complessi che li obbligano a dibattere le decisioni proposte con la maggiore parte dei rappresentanti eletti dai cittadini.



Consulenza contabile e servizi di segreteria in Cina e Hong Kong, domiciliazione società italiane all'estero per contenere i costi di gestione. Costituzione di nuove società, acquisizione di società esistenti in rifugi fiscali, espletamento delle formalità amministrative: Offshore Companies Formation