Trattato
di Lisbona TEU-TFEU, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea, Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU).
Gli stati europei non sono più sovrani, neppure in senso formale, dopo le ultime ratifiche del Trattato di Lisbona.
Per quanto riguarda il diritto alla vita e la pena di morte, ovvero
alla possibiltà legittimata di ammazzare creature umane - in esecuzione
di condanne, per contenere manifestazioni pubbliche non autorizzate, per
qualche probabile prossimo caso di inadeguato trascinamento in stato di
guerra o anche solo in caso di pericolo di imminente guerra - i
documenti fondamentali a cui si farà riferimento sono:
1. il Trattato sull’Unione Europea (TEU-TFEU)
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
La Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice all'art. 6:
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1.
L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati.
Le
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze
dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi
della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali
del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e
applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa
riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2.
L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU, ndr). Tale
adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
Inoltre
il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è
ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato "relativo all'articolo 6,
paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'unione
alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali".
Bisogna poi tener conto dell’Articolo 51:
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.
Integrata nel Trattato sull’Unione Europea, vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale recita:
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Ma dice anche:
Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Con
questo passaggio di fatto si sancisce la pariteticità tra Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
laddove le due carte trattano gli stessi argomenti. Quest’ultima, la
CEDU, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano
completamente le basi precedentemente poste; infatti la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) dice:
Articolo 2 - Diritto alla vita
Il
diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può
essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di
una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il
delitto è punito dalla legge con tale pena.
La
morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando
risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
È
da notare che non esiste una definizione di sommossa o insurrezione.
Quindi le forze di polizia si ritrovano ad operare con la massima
estensione di interpretazione; arbitrariamente, possono decidere come
distinguere i vari tipi di manifestazioni illegali e come intervenire di
conseguenza. Possono sparare sulla folla. È incredibile, pare
impossibile, eppure è già norma in vigore. Certo, provare a immaginare
cosa accade nelle menti corrotte e pervertite che hanno concepito questa
normativa è impresa complessa; tuttavia è ragionevole presumere che
coloro che l’hanno preparata si aspettino nel breve periodo delle
agitazioni, del fermento, in conseguenza del crescente impoverimento al
quale il continente europeo è indotto dalle spregiudicate e immorali
manovre speculative delle stesse élite al potere che hanno promosso il
concepimento di questa frode legislativa.
Oltre a ciò, aggiunge questo CEDU nel sesto protocollo:
PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (STRASBURGO, 28.IV.1983)
Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno
Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti
commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra;
tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e
conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della
legislazione in questione.
La
pena di morte è ovunque abolita in tempo di pace, per cui gli Stati che
la dovessero prevedere allo stato attuale la devono abolire. Ad ogni
modo, nella transizione verso l’abolizione della pena di morte, non
infrangono il Trattato di Lisbona (cioè non infrangono la nuova
Costituzione Europea, cioè il fondamento normativo al quale devono fare
riferimento gli ordinamenti di tutti gli stati membri) se si ritrovano
ad ammazzare persone - o se comminano la pena di morte - nei casi
previsti dall’articolo 2 del CEDU.
La
pena di morte può essere introdotta in “tempo di guerra” o in caso di
“pericolo imminente di guerra”. Certo è che, grazie al patto di mutuo
soccorso fra gli stati europei in casi di attacchi terroristici, una
nazione può in un attimo trascinare le altre in guerra; quindi la
probabilità che anche la provincia italiana si trovi perennemente in
stato di guerra è rilevante.
L’articolo
2 del CEDU permette agli organi incaricati della repressione di sparare
su folle di manifestanti impunemente. Qui non si parla neppure di “pena
di morte” in senso tecnico ma di ammazzare tranquillamente - e a
casaccio - nel mezzo del tumulto. Infine, non vi è alcuna definizione di
“ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”. Chi decide quando
“è necessario” sparare sulle masse di cittadini disarmati in caso di
manifestazione? In base a quale criterio?
Abbiamo
visto molto chiaramente con che facilità negli USA le élite al potere
si siano dotate di una legislazione “antiterrorismo” basata sulla frode,
sul delitto e sulla menzogna, che consentiva prima di sospendere la
costituzione sul proprio territorio - con il pretesto della sicurezza
nazionale - e poi di invadere altri paesi ad arbitrio di qualche
degenerato capo di stato e per conto delle corporazioni che lo
controllano. Abbiamo visto come sia stato facile entrare in guerra con
il pretesto artificiale di esser stati attaccati da presunti terroristi.
Con la stessa facilità si avrà il passaggio da uno stato di pace ad uno
di guerra - o allo stato di imminente pericolo di guerra - anche in
Europa. L’abolizione della pena di morte deve essere assoluta,
dichiarata e statuita in modo totale e incondizionato; e per
l’abolizione incondizionata della pena di morte l’Italia si è affermata
in sede Nazioni Unite; peccato che in casa propria i pupi delegati del
parlamento italiano abbiano ratificato un trattato, senza neppure
leggerlo, con il quale rinunciavano alla sovranità del popolo italiano,
alla sovranità delle proprie istituzioni delegate, alla sovranità della
propria costituzione e dei principi sui quali Essa è stata articolata.
Questa alienazione di sovranità popolare, con i gravissimi e radicali
mutamenti che comporta, si è avuta con un procedimento certamente
scorretto in senso formale e sostanziale. La profonda riforma
istituzionale che il trattato implica prevede una procedura più
articolata e più complessa per la sua approvazione; la maggiore
complessità di tale procedura è proprio prevista dalla Costituzione a
tutela della Costituzione; ciò è stato stabilito e ordinato proprio per
evitare colpi di mano da parte di sciacalli degenerati, forzandoli ad
agire seguendo procedimenti legislativi più complessi che li obbligano a
dibattere le decisioni proposte con la maggiore parte dei
rappresentanti eletti dai cittadini.
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